Art. 1.

      1. La presente legge si applica alle organizzazioni sindacali dei quadri di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni, e dei vicedirigenti di cui alla legge 15 luglio 2002, n. 145, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o del Comitato economico e sociale europeo che non beneficiano delle disposizioni della legge 18 novembre 1977, n. 902.
      2. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammesse al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari correnti e ordinari o degli oneri finanziari straordinari, definiti ai sensi dell'articolo 2, da esse sostenute per la realizzazione di progetti di utilità sociale.
      3. Ai fini della presente legge, le categorie professionali di cui al comma 1 sono denominate «professionalità medio-alte».